Data Protection Officer

DPO - Data Protection Officer

Il Data Protection Office (D.P.O.), o Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) è una nuova figura introdotta dal Regolamento UE n.2016/679 e sulla quale il Legislatore Europeo ha concentrato importanti responsabilità individuando specifici casi in cui la sua nomina è obbligatoria (come ad esempio per le aziende che trattano dati di massa o dati sensibili). Il D.P.O. deve rispondere, pertanto, ad un profilo altamente specializzato in materia di Tutela dei dati personali, e deve possedere conoscenze specifiche della normativa nazionale, nonchè un’adeguata conoscenza tecnica dei sistemi informatici al fine di guidare il Titolare ed il Responsabile del Trattamento all’individuazione degli strumenti più adatti alla protezione dei dati personali in conformità delle norme nazionali e comunitarie.

Dal 25 maggio 2018, data di entrata in vigore del Regolamento Europeo 679/2016, “tutti gli enti pubblici”, e quei soggetti privati che trattano dati personali su larga scala, dati sensibili o giudiziari (art. 37 Regolamento) dovranno obbligatoriamente dotarsi di questa figura professionale.



Obbligo di nomina del DPO

L’art.37 del Regolamento UE riconosce, in capo al titolare e al responsabile del trattamento dati, l’obbligo di designare il DPO in tre occasioni:

  • quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (ad eccetto delle autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni)
  • quando i trattamenti consistono e richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala
  • quando il trattamento riguarda dati sensibili o abbia ad oggetto condanne penali e reati

In tutti gli altri casi è facoltà dei titolari e responsabili del trattamento, nonché di loro associazioni o altri organismi che li rappresentano, designare il responsabile della protezione dati che può agire per dette associazioni e organismi. Le imprese saranno tenute quindi, se vorranno garantire elevati standard di sicurezza, a nominare tale figura anche laddove ciò non sia obbligatorio per legge, affidando tale compito a soggetti qualificati.



Servizi

La funzione del DPO potrà essere esercitata anche da un'organizzazione esterna, come ad esempio SICILPRIVACY S.R.L.S., che, in conformità a quanto previsto e disciplinato dall’articolo 39 del Regolamento UE, dovrà fornire i seguenti servizi:

  • informare e fornire consulenza al titolare e al responsabile del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 679/2016 o dalle altre disposizioni legislative interne o europee in materia di protezione dati
  • sorvegliare l'osservanza del Regolamento da parte del titolare e del responsabile del trattamento in tutte le sue parti, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa al trattamento
  • fornire su richiesta pareri in merito alla valutazione d'impatto e sorvegliarne lo svolgimento
  • cooperare con l'autorità di controllo fungendo, tra le altre cose, da punto di contatto per questioni connesse al trattamento effettuando consultazioni di ogni tipo, con particolare riguardo e attenzione ad un'eventuale attività di consultazione preventiva

(art.39 Regolamento UE 2016/679).



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